DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER TRIBUTI E CONTRIBUTI

Il decreto emanato il 16 marzo 2020 riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo e rappresenta una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico; a questo decreto ne seguirà un altro nel mese di aprile.

Il decreto “cura Italia” si articola su cinque assi:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

In questo primo articolo sintetizziamo le principali novità in materia di sospensione di tributi e contributi. Seguiranno approfondimenti per ciascuna tematica.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro e al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro, più precisamente: versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Attenzione però: le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020 la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto)

INDENNITÀ UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

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